Parlamento europeo
Regolamento sulla deforestazione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva una legge che prevede che le aziende potranno vendere nell’UE solo i prodotti il cui fornitore abbia rilasciato una dichiarazione di “diligenza dovuta” (cd. due diligence) che attesti che il prodotto non proviene da terreni deforestati e§/o non ha contribuito al degrado di foreste, a partire dal 31 dicembre 2020.
Come richiesto dal Parlamento, le imprese dovranno inoltre verificare che tali prodotti siano conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione, con particolare riferimento a norme in tema di diritti umani e sociali come il divieto di lavoro infantile e parità di genere; di particolare rilevanza anche il rispetto dei diritti delle popolazioni indigene e popoli originari.
Tra i prodotti interessati dalla nuova normativa vi sono capi di bestiame, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno, compresi i prodotti che contengono, sono stati alimentati con o sono stati prodotti utilizzando questi prodotti (ad esempio cuoio, cioccolato e mobili), su proposta dei deputati europei sono riusciti a far includere altri prodotti, non presenti nella prima formulazione come gomma, carbone, prodotti di carta stampata e una serie di derivati dell’olio di palma.
Altro elemento di grande importanza è quello relativo all’ampliamento della definizione di degrado forestale, che include ora la conversione delle foreste primarie o rigenerate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi.
La Commissione classificherà i paesi su 3 livelli di rischio:
- a basso
- standard
- alto
sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente da finalizzare entro 18 mesi dall’entrata in vigore del predetto regolamento.
Inizialmente tutti partiranno dal livello Standard
Per i prodotti provenienti da paesi a basso rischio è prevista una procedura di diligenza dovuta semplificata. La percentuale dei controlli sugli operatori è in funzione del livello di rischio del paese: 9% per i paesi ad alto rischio, 3% per i paesi a rischio standard e 1% per i paesi a basso rischio (nella versione iniziale tali limiti erano molto più alti).
Le autorità competenti dell’UE avranno accesso alle informazioni fornite dalle società, come ad esempio le coordinate di geolocalizzazione.
I controlli saranno a carico degli Stati Membri con strumenti di monitoraggio via satellite e sistemi di tracciabilità completi per verificare la provenienza specifica dei prodotti importati.
Il regime sanzionatorio, in caso di violazione delle nuove norme regolmentari prevedono un’ammenda massima pari ad almeno il 4% del fatturato annuo totale nell’UE a carico dell’operatore o trader.