Il Parlamento approva una nuova legge per combattere la deforestazione globale

Parlamento europeo
Regolamento sulla deforestazione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva una legge che prevede che le aziende potranno vendere nell’UE solo i prodotti il cui fornitore abbia rilasciato una dichiarazione di “diligenza dovuta” (cd. due diligence) che attesti che il prodotto non proviene da terreni deforestati e§/o non ha contribuito al degrado di foreste, a partire dal  31 dicembre 2020.

Come richiesto dal Parlamento, le imprese dovranno inoltre verificare che tali prodotti siano conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione, con particolare riferimento a norme in tema di diritti umani e sociali come il divieto di lavoro infantile e parità di genere; di particolare rilevanza anche il rispetto dei diritti delle popolazioni indigene e popoli originari.

Tra i prodotti interessati dalla nuova normativa vi sono capi di bestiame, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno, compresi i prodotti che contengono, sono stati alimentati con o sono stati prodotti utilizzando questi prodotti (ad esempio cuoio, cioccolato e mobili), su proposta dei deputati europei sono riusciti a far includere altri prodotti, non presenti nella prima formulazione come  gomma, carbone, prodotti di carta stampata e una serie di derivati dell’olio di palma.

Altro elemento di grande importanza è quello relativo all’ampliamento della definizione di degrado forestale, che include ora la conversione delle foreste primarie o rigenerate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi.

La Commissione classificherà i paesi  su 3 livelli di rischio:

  • a basso
  • standard
  • alto

sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente da finalizzare entro 18 mesi dall’entrata in vigore del predetto regolamento.

Inizialmente tutti partiranno  dal livello Standard

Per i prodotti provenienti da paesi a basso rischio è prevista una procedura di diligenza dovuta semplificata. La percentuale dei controlli sugli operatori è in funzione del livello di rischio del paese: 9% per i paesi ad alto rischio, 3% per i paesi a rischio standard e 1% per i paesi a basso rischio (nella versione iniziale tali limiti erano molto più alti).

Le autorità competenti dell’UE avranno accesso alle informazioni fornite dalle società, come ad esempio le coordinate di geolocalizzazione.

I controlli saranno a carico degli Stati Membri con strumenti di monitoraggio via satellite e sistemi di tracciabilità completi per verificare la provenienza specifica dei prodotti importati.

Il regime sanzionatorio, in caso di violazione delle nuove norme regolmentari prevedono un’ammenda massima pari ad almeno il 4% del fatturato annuo totale nell’UE a carico dell’operatore o trader.

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